Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: Cos’è e a Cosa Serve

Che cos’è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia?

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (CR) racconta la storia creditizia di famiglie e imprese, contribuendo a valutare il merito di credito: è bene sottolineare subito che la CR non è una black list, cioè una lista di cattivi pagatori, in quanto registra sia le informazioni positive che quelle negative.

In concreto si tratta di una banca dati, ossia un sistema informativo sui debiti di famiglie e aziende nei confronti del sistema bancario e finanziario, tale archivio di informazioni però non ha valore certificativo.

L’iscrizione in CR non comporta un automatismo di valutazione del merito di credito, essendo semplicemente uno degli elementi a disposizione dei vari istituti finanziari, per procedere a misurare il merito creditizio del cliente.

La Centrale dei Rischi, utile per clientela e banche, ha diverse funzionalità, tra cui quella di rendere più equilibrato il rapporto tra intermediario e cliente, poiché:

  • consultando la CR gli intermediari non solo possono gestire meglio i propri rischi, ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura;
  • i clienti buoni pagatori riescono a ottenere credito con maggiore facilità e a condizioni migliori.

La CR ha anche un’ulteriore funzione, poiché si tratta di un archivio che la nostra Banca Centrale (Bankitalia) gestisce per finalità d’interesse pubblico, infatti:

  • i dati sono acquisiti senza il consenso della clientela, anche se ogni persona ha il diritto di sapere se è segnalata nella CR (e da chi) e il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti, se vengono ritenute errate;
  • si raccolgono sia informazioni positive, come il pagamento regolare delle rate, sia informazioni negative, ossia le difficoltà più o meno gravi a restituire il debito; 
  • ogni mese tali informazioni sono raccolte dai partecipanti obbligati per legge (banche, società finanziarie e intermediari finanziari come OICR e società di cartolarizzazione dei crediti): gli intermediari possono conoscere le informazioni della CR aggregate per forma tecnica e senza il dettaglio delle banche segnalanti.

Naturalmente, anche in altri paesi europei esistono dei sistemi simili alla centrale dei rischi come quella italiana.

Come funziona la Centrale dei Rischi: esempi e casi pratici

La CR di Bankitalia è uno strumento molto utile per la valutazione del merito creditizio. Per capire come funziona partiamo da un esempio pratico, ovvero quando un cliente ha gravi difficoltà a restituire il proprio debito.

In questo caso gli intermediari lo classificano come debitore in sofferenza e lo segnalano in CR come tale: ciò comporta che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solamente su singoli eventi, come possono essere uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Gli intermediari però possono utilizzare la CR anche per valutare il merito creditizio, ovvero possono chiedere informazioni anche su soggetti non clienti al momento, che hanno presentato una domanda di finanziamento oppure stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti.

In genere le informazioni raccolte dalla CR possono essere utilizzate dalla Banca d’Italia, per svolgere i propri compiti istituzionali in termini di vigilanza sulle banche e di conduzione della politica monetaria, coerentemente agli orientamenti del Sistema Europeo delle Banche Centrali.

La Banca d’Italia, infine, comunica ai partecipanti l’entità dell’indebitamento complessivo dei propri clienti, la tipologia di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Tutti questi dati sarebbero molto più difficili da veicolare e raccogliere senza la Centrale dei Rischi. Vediamo adesso nel dettaglio quali informazioni raccoglie la CR nello specifico. 

Foto della sede della banca d'Italia, che ha ideato il sistema di analisi della centrale dei rischi

Quali informazioni raccoglie la Centrale dei Rischi di Bankitalia?

Secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia, gli intermediari segnalano ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento.

In sostanza le informazioni raccolte dalla Centrale dei Rischi riguardano la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc).

Quando si chiede di conoscere cos’è registrato in CR si riceve un prospetto che mostra una serie di informazioni. Se si tratta di garanzie di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) la registrazione avviene quando si ottiene un credito di firma oppure quando è il cliente che fornisce una garanzia su un finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una fideiussione per un familiare che riceve un mutuo. L’importo della garanzia/fideiussione deve superare la soglia di censimento.

Sempre nel prospetto fornito dalla CR sono contenute altre informazioni quali, ad esempio, tipologia e scadenza del finanziamento concesso e chi è l’intermediario che ha fatto la segnalazione: quando risultano più prestiti con uno stesso intermediario, il prospetto raggrupperà le informazioni in categorie con caratteristiche comuni, quindi la CR non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti.

Come accennato in precedenza, è prevista una soglia di rilevazione, ovvero il cliente viene segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario (o l’ammontare della garanzia) è pari o superiore a 30.000 euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenza vanno invece segnalati in ogni caso, indipendentemente dall’importo.

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente viene valutato come insolvente, cioè non è in grado di saldare il proprio debito in modo definitivo.

Attenzione però: la classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria globale del cliente, inoltre è indipendente dall’accertamento dell’insolvenza in sede giudiziaria: significa che si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza, anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza.

A chi è consentito l’accesso alla CR?

I dati della CR sono riservati e coperti dal segreto d’ufficio: non possono essere comunicati ad altri o divulgati. La Banca Centrale, infatti, raccoglie queste informazioni nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

L’accesso ai dati è limitato alle seguenti figure:

  • i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso, dunque in questo caso possono accedere:
    • le persone fisiche cui sono riferiti i dati e altre figure come il tutore, l’erede o l’amministratore di sostegno;
    • il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili o di Srl, i membri del collegio sindacale e il liquidatore, quando i dati sono relativi a una persona giuridica;
  •  gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
  •  le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
  •  l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

I dati contenuti nella CR hanno un grande valore per più figure professionali, ma questo sistema di raccolta di informazioni non è l’unico nel suo genere, come accennato in precedenza. Vediamo insieme qual è la principale alternativa in Italia.

Impreditore mentre effettua l'analisi della cr tramite l'apposito tool di BankAdvisor

Cos’è un SIC (Sistema di Informazioni Creditizie)

Come anticipato, la CR è un archivio gestito dalla Banca d’Italia per finalità di interesse pubblico.

Naturalmente nel nostro Paese esistono anche altri archivi centralizzati in tema di credito, gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. 

Si tratta dei cosiddetti Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), come per esempio CRIF, Experian, CTC, Assilea.

Va precisato che la Banca d’Italia non si occupa della loro supervisione, inoltre il loro funzionamento è disciplinato dal Garante della Privacy attraverso appositi codici di deontologia per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Chi desidera conoscere i dati archiviati in uno specifico SIC e chiedere di correggerli, se si riscontrano errori, deve contattare direttamente il Sistema di Informazione Creditizia in questione: Banca d’Italia non è responsabile degli archivi gestiti da organismi privati.

Tra questi ultimi uno tra i più importanti è sicuramente EURISIC di CRIF: vediamo insieme di cosa si tratta e quali differenze ci sono con la Centrale dei Rischi.

Quali sono le differenze tra Centrale dei Rischi e CRIF?

La CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) è una società privata, che gestisce un SIC chiamato EURISC.

La CR della Banca d’Italia invece è gestita per l’appunto da un organismo pubblico, per registrare dati su finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e garanzie (crediti di firma concessi da una banca, fideiussione che il soggetto concede a un familiare).

Le informazioni della Centrale dei Rischi sono registrate in particolare quando:

  • l’importo che il cliente deve restituire (o la garanzia) supera i 30.000 euro, ovvero la cosiddetta soglia di censimento;
  • il cliente è in sofferenza.

Sia EURISIC che la CR sono entrambi sistemi di tipo positivo e negativo, ossia che contengono informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese, indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.

L’iscrizione dei dati in EURISC può avvenire:

  • in fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, quando l’intermediario desidera consultare i dati per valutare la richiesta;
  • quando la richiesta viene accolta e il finanziamento viene erogato;
  • mensilmente, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi.

Quindi la differenza fondamentale tra questi due SIC è che dentro EURISC sono riportate:

  • la semplice richiesta di nuovi finanziamenti, anche se non andata a buon fine;
  • la segnalazione della sofferenza pur non conclamata per qualunque tipologia di importo.

Come accedere alla CR di Bankitalia

L’accesso ai dati della CR è gratuito, inoltre le informazioni sono fornite in un prospetto, per la cui lettura questa guida che stai leggendo è utile e assolutamente necessaria.

L’accesso può essere effettuato in varie maniere, per esempio direttamente via internet, tramite il sito della Banca d’Italia, sezione Servizi al cittadino: basta accedere al portale Servizi online e compilare la richiesta di accesso seguendo la procedura guidata.

A questo punto bisogna fare una distinzione tra chi ha già fatto lo SPID e chi no.

Chi possiede una credenziale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) può entrare in un’area personale e compilare e inoltrare la richiesta, nonché consultare o scaricare il prospetto dei dati.

Il legale rappresentante, che accede utilizzando la propria utenza SPID o CNS, può fare richiesta per la propria società anche di un servizio gratuito di abbonamento annuale rinnovabile alla scadenza. In questo caso l’invio dei dati avviene su base mensile alla PEC della società.

Chi non possiede una credenziale SPID o CNS può procedere a compilare la richiesta, stamparla, firmarla e scansionarla e infine inoltrarla attraverso il portale, assieme ai documenti necessari ad attestare la propria identità. 

Successivamente la risposta viene inviata all’indirizzo postale o all’indirizzo di posta elettronica certificata.

È possibile anche inviare per posta o via PEC il modulo e i documenti che servono ad attestare la propria identità a una Filiale della Banca d’Italia, oppure consegnarli di persona.

Esiste però un’alternativa più semplice e più comoda, ovvero l’accesso alla CR tramite la piattaforma di BankAdvisor, che è sempre aggiornata e permette:

  • il caricamento del file PDF Banca d’Italia;
  • l’elaborazione automatizzata dei dati e la visualizzazione grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva,
  • l’interpretazione più facile delle informazioni della CR, che sono presentate in modo molto più chiaro rispetto a quanto offerto dall’apposito tool del sito della Banca d’Italia.

Tutto questo è possibile grazie un solo strumento online: analisiCR.

I vantaggi del servizio Analisi CR di BankAdvisor, come utilizzarlo e consigli pratici

Come accennato in precedenza, il tool di Analisi CR di BankAdvisor offre due grandi vantaggi:

  • la chiara esposizione delle informazioni, tramite un sistema intuitivo e interattivo;
  • la semplicità della procedura di upload-dati e della lettura/interpretazione delle informazioni presentate in vari report sintetici e analitici.

Utilizzare correttamente la piattaforma per la Centrale Rischi è molto importante, poiché agevola il dialogo con le banche per due motivi:

  1. perché avere la padronanza della propria CR è fondamentale in sede di negoziazione del credito;
  2. perché avendo a portata di mano un dettaglio preciso delle proprie esposizioni, è possibile illustrare la propria posizione con competenza e professionalità.

Lo strumento di Analisi della CR di BankAdvisor permette dunque di trasformare i dati in informazioni realmente utili, perché dopo aver caricato il PDF ricevuto da Banca d’Italia, la rielaborazione consente di avere a disposizione in tempo reale tutti i dati dettagliati.

Le analisi possono anche essere personalizzate grazie a questo tool: si possono scegliere i periodi e le informazioni che interessano e servono, come ad esempio:

  • tutti gli importi accordati utilizzati su ogni linea di fido;
  • le eventuali segnalazioni negative, come gli sconfini;
  • le segnalazioni errate, potendo individuare immediatamente le banche segnalanti.

Monitorare la CR e l’uso inframensile delle linee di cassa

Monitorare la CR e interpretare correttamente le informazioni è indispensabile, perché la sua qualità incide pesantemente sul proprio Rating bancario. 

Conviene fare una puntualizzazione però: viene spesso sintetizzato che la CR vuole rappresentare una fotografia fatta all’ultimo giorno del mese. Dal punto di vista della rilevazione mensile, le segnalazioni degli intermediari mostrano la situazione di ogni cliente a fine mese, e vanno inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

Lo strumento di analisi proposto da BankAdvisor è in grado di rilevare anche l’utilizzo inframensile delle linee di cassa, in coerenza con le più recenti innovazioni proposte dalla CR di Banca d’Italia.

Le aziende devono essere attente a stare dentro i fidi sempre durante tutto il mese: il sistema riesce, infatti, a registrare il sovra-utilizzo del fido nella singola banca mentre gli altri istituti non se ne accorgono. 

In realtà non è sufficiente rientrare entro la fine del mese, perché la rilevazione dell’utilizzo oltre il limite del fido comporta un peggioramento del rating e, di conseguenza, delle condizioni economiche.

Le principali innovazioni della CR a livello di organizzazione della raccolta

Cogliamo l’occasione per mettere in evidenza le principali innovazioni della CR a livello di organizzazione della raccolta.

Premesso che, relativamente all’invio e alla ricezione dei flussi, non si utilizza più un file posizionale ma XML (SDMX-ML), le informazioni vengono raccolte in quattro Survey diverse, ognuna delle quali ha un proprio modello segnaletico (template) con differenti operatività, che riportiamo di seguito.

  1. Rilevazione mensile – periodica (Survey CRM).
  2. Rilevazione inframensile dei cambiamenti di stato della clientela – ad evento (Survey CRS): nel corso del mese, si precisa che gli intermediari comunicano in modo tempestivo alla CR informazioni di tipo qualitativo, che non contengono valori numerici:
    • il passaggio dei crediti a sofferenza e l’estinzione di tale segnalazione;
    • la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli prestiti a scadenza, e il rientro degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni per quanto attiene ai finanziamenti revolving.
  3. Rilevazione inframensile delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei rientri degli sconfinamenti persistenti – ad evento (Survey CRR).
  4. Servizi di interrogazione della Centrale dei rischi – ad evento (Survey CRI), che contiene il servizio di prima informazione e il servizio di informazione periodica: il servizio di prima informazione viene usato allorquando si chiede un finanziamento ad un intermediario che non ci conosce.

In definitiva il tool di Analisi CR di BankAdvisor costituisce un sistema di reportistica indispensabile interno all’azienda, fondamentale per fare valutazioni sulla struttura dei propri affidamenti.

FAQ

Come faccio a sapere se sono segnalato alla Centrale Rischi?

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La Centrale Rischi è un archivio di informazioni sui debiti di famiglie e aziende nei confronti del sistema bancario e finanziario: non è una lista di cattivi pagatori, in quanto registra sia le informazioni positive (come il pagamento regolare delle rate) sia eventuali informazioni negative (ovvero le difficoltà, più o meno gravi, a restituire il debito.

Il cliente di una banca viene segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario (o l’ammontare della garanzia) è pari o superiore a 30.000 euro. La segnalazione va fatta sempre se il cliente è in sofferenza: significa che il cliente viene valutato come insolvente, ovvero non in grado di saldare il proprio debito in modo definitivo.

L’accesso ai dati della CR è gratuito. Per capire se si è segnalati:

  • bisogna analizzare il prospetto, facendosi aiutare dalla guida allegata per l’interpretazione dei dati;
  • conviene utilizzare un tool specifico come analisiCR, che rielabora e facilita la visualizzazione delle informazioni.

Come controllare la propria posizione in Centrale Rischi?

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Dopo aver richiesto e aver ricevuto il file PDF dalla Banca d’Italia, è necessario interpretare i numerosi dati e informazioni ottenute:

  • seguendo le indicazioni della guida allegata, con un’analisi fatta in autonomia senza strumenti particolari;
  • utilizzando una piattaforma specialistica o un tool specifico come analisiCR, che raccoglie, rielabora e presenta in modo semplice e d’impatto le varie informazioni.

Come richiedere l'estratto della Centrale Rischi?

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Il prospetto dei dati della CR può essere richiesto:

  • direttamente via internet, tramite il sito della Banca d’Italia, sezione Servizi al cittadino: basta compilare la richiesta di accesso seguendo la procedura guidata;
  • inviando per posta o via PEC il modulo e i documenti che servono ad attestare la propria identità a una Filiale della Banca d’Italia, oppure consegnarli di persona;
  • tramite il tool Analisi CR di BankAdvisor, per ottenere anche informazioni più chiare e semplici da interpretare.

Chi può accedere alla Centrale Rischi?

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I dati della CR sono riservati e quindi l’accesso alle informazioni è limitato. Ecco chi ha questa possibilità:

  • i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri ai quali è riconosciuto il diritto di accesso, in relazione al fatto che il soggetto sia una persona fisica o giuridica;
  • gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
  • le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
  • l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

Come sapere se si è iscritti alla centrale rischi?

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Facendo richiesta alla Banca d’Italia dell’apposito prospetto, nel quale vengono raccolte le segnalazioni dai vari intermediari, che inviano ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento.

Quando la banca effettua una segnalazione alla CR?

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Ogni mese sono raccolte in CR le informazioni dai partecipanti obbligati per legge: banche, società finanziarie e intermediari finanziari come OICR e società di cartolarizzazione dei crediti.

Questi intermediari segnalano sia le informazioni positive, come il pagamento regolare delle rate, sia quelle negative, ovvero le difficoltà a restituire il debito.

È prevista una soglia di rilevazione: il cliente viene segnalato se l'importo a debito o quello della garanzia è pari o superiore a 30.000 euro, sempre se il cliente è valutato come insolvente, cioè non in grado di saldare il proprio debito.

Quanto dura la segnalazione in CR?

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L'intermediario non deve più segnalare il cliente quando il finanziamento è estinto oppure l'indebitamento complessivo è sceso al di sotto della soglia di rilevazione succitata.

Si fa notare che le informazioni riferite a periodi precedenti, presenti negli archivi della CR, non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari autorizzati con alcune limitazioni temporali.

Quali sono i servizi che la CR fornisce ai segnalanti?

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Possiamo fare la seguente distinzione:

  • Flusso di ritorno. La CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari: viene calcolata e mostrata la posizione complessiva del soggetto segnalato, ovvero la sua posizione globale di rischio verso il sistema, senza il dettaglio degli intermediari segnalanti.
  • Prima informazione. Gli intermediari, per finalità connesse all’assunzione e alla gestione del rischio di credito, possono richiedere informazioni relativamente:
    • a coloro che si sono rivolti ad essi per un affidamento o per fornire una garanzia;
    • a coloro che pur essendo già clienti non raggiungono la soglia di segnalazione.
Le richieste di prima informazione possono essere effettuate con una profondità storica di:
  • 36 mesi per le imprese, le famiglie produttrici, le pubbliche amministrazioni e le associazioni;
  • 24 mesi per le famiglie consumatrici.
I diretti interessati hanno la possibilità di chiedere i dettagli delle richieste avanzate a loro nome.

Quali sono i diritti dei segnalati in CR?

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I diritti dei segnalati in CR sono diversi, ovvero:

  • diritto di accesso gratuito;
  • diritto di delegare un soggetto ad accedere ai dati a proprio nome;
  • diritto di riservatezza: oltre gli intermediari finanziari, solo la magistratura e i cosiddetti casi di legittimazione possono conoscere i dati della CR;
  • diritto alla correttezza: quando le informazioni non sono veritiere c’è la possibilità di contestarle e chiederne agli intermediari la rettifica;
  • diritto all’informativa, anche preventiva, e in particolare:
    • il consumatore segnalato negativamente per la prima volta deve essere informato;
    • se la domanda di credito viene rifiutata in base alle informazioni presenti in una banca dati, l’intermediario deve informare subito il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati;
    • gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che viene fatta una segnalazione a sofferenza.